Lo Studio Legale Cossu rappresentata in giudizio, sia per agire che per difendere, la persona non abbiente.
L’istituto del patrocinio a spese dello Stato vale nell’ambito di un processo civile e nelle procedure di volontaria giurisdizione (separazioni consensuali, divorzi congiunti, ecc.).
L’ammissione al gratuito patrocinio è valida per ogni grado del processo e la stessa disciplina si applica anche nel processo amministrativo, contabile e tributario.
Può chiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello stato il cittadino italiano, straniero purché regolarmente soggiornante sul territorio nazionale, l’apolide, gli enti e le associazioni senza fine di lucro, purché abbiano un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi, non superiore ad € 11.493,82 (d.m. 16 gennaio 2018 in GU n. 49 del 28 febbraio 2018).
In casi particolari, l’ammissione al patrocinio gratuito è semplificata (reati commessi ai danni di minori, violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia).